ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.
ART. 3 – COMPETENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
ART. 4 – DISPONIBILITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 6 – INDIPENDENZA
L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
ART. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l’arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e le modalità di svolgimento delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI
L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
ART. 10 – TRANSAZIONE
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO
L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.
ART. 12 – SPESE
L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.
ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.